FAQ – Domande ricorrenti
Entrata
2. Particolarità concernenti Schengen
3. Passaggio del confine / documenti di viaggio
4. Ospite in Svizzera
5. Viaggiare nello spazio Schengen con un titolo di soggiorno svizzero
6. Informazioni sui visti concessi o rifiutati
7. Soggiorno di oltre tre mesi in Svizzera / Lavorare in Svizzera
8. Altro
La Svizzera applica un sistema binario di ammissione della manodopera straniera. Le persone esercitanti attività lucrativa che provengono da Stati dell’UE/AELS possono beneficiare dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Per quel che concerne tutti gli altri Stati, sono ammessi quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati, ma in misura limitata.
Il link seguente fornisce informazioni relative alle condizioni d’ammissione per nazionalità:
Lavoro / Permessi di lavoro
Il link seguente contiene informazioni utili sul tema dell’attività lucrativa in Svizzera:
FAQ – Domande ricorrenti: Lavoro / Permessi di lavoro
Attività lucrativa:
Basi legali: Soggiorno con attività lucrativa
Libera circolazione delle persone:
Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS
Per motivi di ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione, il rilascio dei permessi di soggiorno compete alle autorità cantonali della migrazione. Favorisca pertanto rivolgere la sua domanda alla competente autorità del Suo Cantone di residenza. Troverà in allegato gli indirizzi di tutti i nostri interlocutori cantonali (la lista è disponibile solo in tedesco):
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Per maggiori informazioni concernenti la dimora in Svizzera può inoltre consultare i link seguenti:
Soggiorno
Se ha domande, desidera chiarimenti o auspica informazioni sulla documentazione afferente favorisca rivolgersi direttamente alla rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio della persona richiedente:
Rappresentanze svizzere
